CONTO TERMICO 3.0 PER LE AZIENDE

Il Conto Termico 3.0 è un sistema di agevolazioni (disciplinato dal DECRETO 7 agosto 2025) mirato all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Possono accedere a tali incentivi le Amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, purché gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione e rientranti nell’ambito terziario.
Le tipologie di intervento includono l’isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti, l’installazione di sistemi di building automation, la sostituzione di impianti con pompe di calore e l’installazione di impianti solari termici e, fotovoltaici solo in abbinata a pompe di calore elettriche.
Beneficiari
Soggetti privati ed imprese, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici non residenziali di cui alle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6)
Categorie Catastali Ammesse
✓ A/10
✓ Gruppo B
✓ Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
✓ Gruppo D ad esclusione di D9
✓ Gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6
Amministrazioni pubbliche (sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico)
Agevolazioni per le imprese
Per le imprese l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
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Incentivo |
Tipologia di Intervento |
|---|---|
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25% |
Intervento Singolo di Efficenza (Art. 5): Singola opera di efficientamento (es isolamento, infissi) |
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30% |
Multi-interventi di Efficienza (Art. 5): Almeno due interventi di efficienza energetica coordinati |
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45% |
Interventi RES Termica (Art. 8): Produzione di energia termica da fonti rinnovabili (es. pompe di calore, biomasse, solare termico. |
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20% |
Fotovoltaico e Accumulo (Art 5.1.h): Incentivato solo se abbinato a pompe di calore |
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Possibili Maggiorazioni |
Caratteristica |
|---|---|
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+20% |
Piccola Impresa |
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+10% |
Media Impresa |
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+15% |
Riduzione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio ≥ 40% |
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+5% o +15% |
Interventi in zone assistite (aiuti di Stato) |
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+10% |
Utilizzo di componenti principali prodotti |
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da +5% a + 15% |
Moduli Fotovoltaici iscritti al registro di |
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Limiti Massimi |
Caratteristica |
|---|---|
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65% |
PMI (Piccole e Medie Imprese) |
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60% (per efficienza) o 45% (per rinnovabili) |
Grandi Imprese |
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30 milioni di euro per singola impresa |
Limite per impresa |
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Diagnosi Energetica e APE |
Dimensione impresa |
|---|---|
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50% |
per le PMI (Piccole e Medie Imprese) ETS Economici |
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100% |
PA - ETS Non Economici |
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nessun incentivo |
Grandi imprese |
Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolodell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
ATTENZIONE: Le imprese devono presentare una richiesta di accesso all’incentivo prima dell’avvio dei lavori e prima di firmare il primo ordine, a pena di inammissibilità
Tipologie di intervento incentivabili Efficienza Energetica (art. 5)
TITOLO II
Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energeticain edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione.
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Tipo di intervento |
Incentivo previsto ammissibili |
|---|---|
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II.A Isolamento termico di strutture opache |
40% delle spese ammissibili, massimale |
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II.B Sostituzione di chiusure trasparenti |
40% delle spese ammissibili, massimale |
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II.C Installazione di sistemi di schermatura |
40% delle spese ammissibili, massimale |
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II.D Trasformazione degli edifici esistenti in |
65% delle spese ammissibili, massimale |
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II.E Sostituzione di sistemi per |
40% delle spese ammissibili, massimale |
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II.F Installazione di tecnologie di gestione e |
40% delle spese ammissibili, massimale |
INTERVENTI TRAINATI DA (Titolo III)
III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti diclimatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas.
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Tipo di intervento |
Incentivo previsto ammissibili |
|---|---|
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II.G Installazione di elementi infrastrutturali |
30% delle spese ammissibili, massimale in |
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II.H Installazione di impianti solari |
20% del costo massimo ammissibile: |
Note importanti:
Per gli interventi effettuati da imprese, gli interventi ammessi devono essere in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Tipologie di intervento incentivabili Produzione Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Art. 8)
TITOLO III
Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
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Tipo di intervento |
Incentivo previsto ammissibili |
|---|---|
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III.A Sostituzione di impianti di |
65% dei massimati calcolati in base alle |
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III.B Sostituzione di impianti di |
65% dei massimali calcolati in base alle |
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III.C Sostituzione di impianti di |
65% dei massimali calcolati in base alle |
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III.D Installazione di impianti solari termici |
65% dei massimali calcolati in base alle |
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III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a |
40% delle spese ammissibili, massimale |
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III.F Interventi di sostituzione di impianti di |
65% delle spese ammissibili, massimale |
|
III.G Sostituzione di impianti di |
65% delle spese ammissibili, massimale |
Sono ammissibili gli interventi solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.
Cumulabilità
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.
Focus Fotovoltaico e Accumulo
L’installazione di impianti fotovoltaici (2 kW – 1 MW) e sistemi di accumulo è incentivatasolo se abbinata alla sostituzione della climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Incentivo: 20% del costo ammissibile.
Costi Massimi Ammessi:
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Tipologia di Intervento |
Soglia di Potenza / Capacità |
Costo Massimo Ammissibile (Cmax) |
|---|---|---|
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Impianto Fotovoltaico |
Fino a 20 kW |
1.500 €/kW, |
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Impianto Fotovoltaico |
Oltre 20 kW e fino a 200 kW |
1.200 €/kW, |
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Impianto Fotovoltaico |
Oltre 200 kW e fino a 600 kW |
1.100 €/kW, |
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Impianto Fotovoltaico |
Oltre 600 kW e fino a 1.000 |
1.050 €/kW, |
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Sistema di Accumulo |
Qualsiasi taglia |
1.000 €/kWh, |
Note Importanti sull’Incentivazione
Condizionalità: L’incentivo per queste tecnologie è riconosciuto solo se l’installazione avviene congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di pompe di calore elettriche,.
Maggiorazioni per la Qualità: La percentuale del 20% può essere incrementata di 5, 10 o 15 punti percentuali (arrivando quindi fino al 35%) se i moduli fotovoltaici sono iscritti al registro delle tecnologie ad alta efficienza e rispettano specifici requisiti tecnici e territoriali (sezioni a, b, c del registro),.
Assetto di Autoconsumo: L’impianto deve essere realizzato in regime di cessione parziale (autoconsumo) e la sua produzione annua non deve superare di oltre il 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e termica (equivalente) dell’edificio.
Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica
La diagnosi energetica ante intervento/i e l’attestato di prestazione energetica post-operam sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:
a) in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);
b) per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (tipologia II.D);
c) in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kWt, per interventi, realizzati sull’intero edificio, di:
i. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.B);
ii. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterni per chiusure trasparenti (tipologia II.C);
iii. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia III. A);
iv. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia III.B);
v. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia III.C);
vi. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (tipologia III.D);
vii. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldaacqua a pompa di calore (tipologia III.E);
viii. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia III.F);
ix. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia III.G).
La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d’incentivo nei casi previsti nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo”, predisposte per specifico intervento.
Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, l’obbligatorietà della redazione e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica post-operam, unitamente all’ape ante-operam, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell’energia primaria rispetto alla configurazione ante-operam, al fine dell’accesso agli interventi del Titolo II - realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell’ambito terziario - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.
La diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell’Allegato 1 del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:
o le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;
o le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014;
o gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.
Calcolo dell’incentivo della Diagnosi e Certificazione energetica
Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:
a. per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS, nonché per le ESCO e gli altri soggetti abilitati che operano per loro conto, l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
b. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l’incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.
Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica post-operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.
È previsto un valore massimale dell’incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d’uso e dalla superficie utile dell’immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell’Allegato 2 del Decreto.
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[Tabella 21 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 205]
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Destinazione d'uso |
Superficie utile dell'immobile (m2) |
Costo unitario massimo (€/m2) |
Valore massimo erogabile (€) |
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Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme |
Fino a 1600 compresi |
1,50 |
10,000,00 |
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Oltre 1600 |
1,00 | |||
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Edifici della classe E3 del decreto del PResidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 (Ospedali e case di cura) |
- |
3,50 |
18.000,00 |
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|
Tutti gli altri edifici. |
Fino a 2500 compresi |
2,50 |
13.000,00 |
|
|
Oltre 2500 |
2,00 | |||
L’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico come precedentemente descritto.
Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all’art. 6 e 9 del Decreto.
