27-01-2026
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CONTO TERMICO 3.0 PER LE AZIENDE

Il Conto Termico 3.0 è un sistema di agevolazioni (disciplinato dal DECRETO 7 agosto 2025) mirato all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Possono accedere a tali incentivi le Amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, purché gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione e rientranti nell’ambito terziario.

Le tipologie di intervento includono l’isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti, l’installazione di sistemi di building automation, la sostituzione di impianti con pompe di calore e l’installazione di impianti solari termici e, fotovoltaici solo in abbinata a pompe di calore elettriche.

Beneficiari 

Soggetti privati ed imprese, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici non residenziali di cui alle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6)

Categorie Catastali Ammesse

✓ A/10

✓ Gruppo B

✓ Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7

✓ Gruppo D ad esclusione di D9

✓ Gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6

Amministrazioni pubbliche (sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico)

 

Agevolazioni per le imprese

 

Per le imprese l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

                                              Incentivo

                                Tipologia di Intervento 

             25%

 Intervento Singolo di Efficenza (Art. 5): Singola opera di               efficientamento (es isolamento, infissi)

             30%

 Multi-interventi di Efficienza (Art. 5): Almeno due interventi di     efficienza energetica coordinati

             45%

 Interventi RES Termica (Art. 8): Produzione di energia termica   da fonti rinnovabili (es. pompe di calore, biomasse, solare     termico.

             20%

 Fotovoltaico e Accumulo (Art 5.1.h): Incentivato solo se abbinato   a pompe di calore

 

       

Possibili

      Maggiorazioni       

Caratteristica

 +20%

 Piccola Impresa

+10%

 Media Impresa

+15%

 Riduzione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio ≥   40%

+5% o +15%

 Interventi in zone assistite (aiuti di Stato)

+10%

 Utilizzo di componenti principali prodotti
 nell’Unione Europea

da +5% a + 15%

 Moduli Fotovoltaici iscritti al registro di
 eccellenza tecnologica (sez. a, b, c)

 

Limiti Massimi

Caratteristica

65%

          PMI (Piccole e Medie Imprese)

60% (per efficienza) o 45% (per rinnovabili)

Grandi Imprese

30 milioni di euro per singola impresa

Limite per impresa

 

Diagnosi Energetica e APE

Dimensione impresa

50%

per le PMI (Piccole e Medie Imprese) ETS Economici

100%

PA - ETS Non Economici

nessun incentivo

Grandi imprese

 

Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolodell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

 

ATTENZIONE: Le imprese devono presentare una richiesta di accesso all’incentivo prima dell’avvio dei lavori e prima di firmare il primo ordine, a pena di inammissibilità 

 

Tipologie di intervento incentivabili Efficienza Energetica (art. 5)

TITOLO II

 

Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energeticain edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione.

Tipo di intervento

Incentivo previsto ammissibili

II.A Isolamento termico di strutture opache

40% delle spese ammissibili, massimale
tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 €
incentivo massimo erogabile

II.B Sostituzione di chiusure trasparenti

40% delle spese ammissibili, massimale
tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo
massimo

II.C Installazione di sistemi di schermatura
e/o ombreggiamento e/o sistemi di
filtrazione solare

40% delle spese ammissibili, massimale
tra 5O o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 €
incentivo massimo a seconda se il
sistema è automatico o fisso

II.D Trasformazione degli edifici esistenti in
«edifici a energia quasi zero NZEB»

65% delle spese ammissibili, massimale
tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.S00.000 € o
3.000.000 € incentivo massimo

II.E Sostituzione di sistemi per
l'illuminazione d'interni e delle pertinenze
esterne

40% delle spese ammissibili, massimale
15 €/mq o 35 €/mq S0.000 € o 140.000 €
incentivo massimo

II.F Installazione di tecnologie di gestione e
controllo automatico (building automation)
degli impianti termici ed elettrici degli
edifici

40% delle spese ammissibili, massimale
60 €/mq 100.000 € incentivo massimo

 

INTERVENTI TRAINATI DA (Titolo III)

 

III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti diclimatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas.

Tipo di intervento

Incentivo previsto ammissibili

II.G Installazione di elementi infrastrutturali
per la ricarica privata di veicoli elettrici,
presso l'edificio e le relative pertinenze

30% delle spese ammissibili, massimale in
base alle classi di potenza: 2.400- 8.400 €
per potenze tra 7,4 e 22 kW 1,200 €/kW
per potenze tra 22 e 50 kW 60.000
€/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW
110.000 €/infrastruttura per potenze oltre
100 kW

II.H Installazione di impianti solari
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

20% del costo massimo ammissibile:
1.050-1.500 €/kW costo massimo
impianto 1,000 €/kWh costo massimo
accumulo

 

Note importanti:

Per gli interventi effettuati da imprese, gli interventi ammessi devono essere in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

 

Tipologie di intervento incentivabili Produzione Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Art. 8)

TITOLO III

 

Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

Tipo di intervento

Incentivo previsto ammissibili

III.A Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale, dotati
di pompe di calore, elettriche o a gas

65% dei massimati calcolati in base alle
caratteristiche tecniche dell’impianto:
producibilità e prestazione stagionale
SCOP o SPER

III.B Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
sistemi ibridi factory made o bivalenti, o
installazione di una pompa di calore "add
on"

65% dei massimali calcolati in base alle
caratteristiche tecniche dell'impianto:
producibilità e prestazione stagionale
SCOP o SPER

III.C Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti di
climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da
biomassa

65% dei massimali calcolati in base alle
caratteristiche dell'impianto: producibilità
e specifici coefficienti di emissione e di
valorizzazione dell'energia, questi ultimi >
CT 2.0

III.D Installazione di impianti solari termici
per la produzione di acqua calda sanitaria
e/o ad integrazione dell'impianto di
climatizzazione invernale

65% dei massimali calcolati in base alle
caratteristiche dell'impianto: producibilità,
superficie solare lorda e coefficienti
valorizzazione energia termica prodotta,
questi ultimi > CT 2.0

III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a
gas con scaldacqua a pompa di calore

40% delle spese ammissibili, massimale
500 € o 1.500 € a seconda di capacità in
litri e classe energetica

III.F Interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficienti

65% delle spese ammissibili, massimale
tra 130-200 f./kW 6.500 € o 30.000 €
incentivo massimo

III.G Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti unità di microcogenerazione
alimentate da fonti rinnovabili

65% delle spese ammissibili, massimale
tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo
massimo

 

Sono ammissibili gli interventi solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.

Cumulabilità

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Focus Fotovoltaico e Accumulo

 

L’installazione di impianti fotovoltaici (2 kW – 1 MW) e sistemi di accumulo è incentivatasolo se abbinata alla sostituzione della climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.

Incentivo: 20% del costo ammissibile.

Costi Massimi Ammessi:

Tipologia di Intervento

Soglia di Potenza / Capacità

Costo Massimo Ammissibile (Cmax)

Impianto Fotovoltaico

Fino a 20 kW

1.500 €/kW,

Impianto Fotovoltaico

Oltre 20 kW e fino a 200 kW

1.200 €/kW,

Impianto Fotovoltaico

Oltre 200 kW e fino a 600 kW

1.100 €/kW,

Impianto Fotovoltaico

Oltre 600 kW e fino a 1.000
kW (1 MW)

1.050 €/kW,

Sistema di Accumulo

Qualsiasi taglia

1.000 €/kWh,

 

Note Importanti sull’Incentivazione

Condizionalità: L’incentivo per queste tecnologie è riconosciuto solo se l’installazione avviene congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di pompe di calore elettriche,.

Maggiorazioni per la Qualità: La percentuale del 20% può essere incrementata di 5, 10 o 15 punti percentuali (arrivando quindi fino al 35%) se i moduli fotovoltaici sono iscritti al registro delle tecnologie ad alta efficienza e rispettano specifici requisiti tecnici e territoriali (sezioni a, b, c del registro),.

Assetto di Autoconsumo: L’impianto deve essere realizzato in regime di cessione parziale (autoconsumo) e la sua produzione annua non deve superare di oltre il 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e termica (equivalente) dell’edificio.

 

Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica

 

La diagnosi energetica ante intervento/i e l’attestato di prestazione energetica post-operam sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:

a) in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);

b) per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (tipologia II.D);

c) in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kWt, per interventi, realizzati sull’intero edificio, di: 

i. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.B);

ii. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterni per chiusure trasparenti (tipologia II.C);

iii. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia III. A);

iv. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia III.B);

v. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia III.C);

vi. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (tipologia III.D);

vii. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldaacqua a pompa di calore (tipologia III.E);

viii. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia III.F);

ix. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia III.G).

La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d’incentivo nei casi previsti nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo”, predisposte per specifico intervento. 

Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, l’obbligatorietà della redazione e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica post-operam, unitamente all’ape ante-operam, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell’energia primaria rispetto alla configurazione ante-operam, al fine dell’accesso agli interventi del Titolo II - realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell’ambito terziario - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.

La diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell’Allegato 1 del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:

o le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;

o le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014; 

o gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.

 

Calcolo dell’incentivo della Diagnosi e Certificazione energetica

 

Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:

a. per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS, nonché per le ESCO e gli altri soggetti abilitati che operano per loro conto, l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;

b. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l’incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica post-operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

È previsto un valore massimale dell’incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d’uso e dalla superficie utile dell’immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell’Allegato 2 del Decreto.

 

[Tabella 21 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 205]

 

Destinazione d'uso

Superficie utile dell'immobile (m2) 

 

Costo unitario massimo (€/m2)

Valore massimo erogabile (€)

Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Fino a 1600 compresi

1,50

10,000,00

Oltre 1600

1,00

Edifici della classe E3 del decreto del PResidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 (Ospedali e case di cura)

-

3,50

18.000,00

Tutti gli altri edifici.

Fino a 2500 compresi

2,50

 13.000,00

Oltre 2500

2,00

 

L’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico come precedentemente descritto.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all’art. 6 e 9 del Decreto.

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